Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Emilia Romagna

D.P.R. 753/80

Il DPR 753/80 (“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) regola le modalità di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti in prossimità di linee ferroviarie e, più in generale, tutte le attività esercitate all’interno della fascia di rispetto dell’area ferroviaria.
Già da qualche anno la Regione ha acquisito competenze dirette su alcune linee ferroviarie che interessano il territorio regionale, in particolare le linee ferroviarie di competenza regionale sono le seguenti:

  • Linea ferroviaria Casalecchio-Vignola
  • Linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore
  • Linea ferroviaria Ferrara-Codigoro
  • Linea ferroviaria Suzzara-Ferrara
  • Linea ferroviaria Parma-Suzzara
  • Linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla
  • Linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d’Enza
  • Linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo
  • Linea ferroviaria Modena-Sassuolo

La costruzione, la ricostruzione e l’ampliamento di qualsiasi opera, pubblica o privata, in vicinanza a linee ferroviarie è regolata dall’art. 49 del DPR 753/80 che ne vieta l’esecuzione all’interno della fascia di 30 mt dalla rotaia più vicina al manufatto. Per derogare eccezionalmente a tale limite è obbligatorio acquisire la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Regionale che, a sua volta, recepisce anche eventuali indicazioni o vincoli espressi dalla Società Concessionaria della linea o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite gli uffici preposti.

Tale parere, come quelli previsti per altre soggezioni di legge, è vincolante così come il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi in esso contenuti, sia per lavori eseguiti da privati (tramite il relativo titolo abilitativo), sia per la costruzione di opere pubbliche. Derogano a tale obbligo solo i manufatti di pertinenza ferroviaria.

Qualora non siano assicurate condizioni minime da valutarsi in riferimento alla sicurezza e all’esercizio ferroviario, alla salvaguardia delle aree, alla conservazione, miglioramento e potenziamento delle linee, nonché alla natura dei terreni e a particolari circostanze locali, la richiesta di deroga, può essere negata imponedo il rispetto dell’art.49 del DPR 753/80. Le valutazioni per un’eventuale accoglimento delle istanze vengono pertanto rilasciate solo dopo un iter istruttorio per ogni domanda pervenuta.

Ulteriormente si tenga presente che anche eventuali depositi di materiale, piantumazioni di alberi, recinzioni, accensioni di fuochi, attraversamenti e parallelismi di impianti tecnologici e strade , ecc. sono soggetti a specifica regolamentazione prevista dal DPR 753/80, inoltre, sono vietati scarichi di acque negli scoli laterali appartenenti alle aree ferroviarie se non specificamente autorizzati (vedi Titolo III del DPR).

In merito all’esecuzione di lavori di competenza pubblica, deve essere lo stesso ente proprietario dell’opera a farsi carico dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge prima dell’approvazione dell’intervento da parte della stessa Amministrazione.

Per conoscere la normativa, le procedure autorizzative  e scaricare la modulistica necessaria si veda il sito www.ferroviaer.it/wcm/ferroviaer/sezioni/settore_tecnico.htm

Si precisa che per le ferrovie presenti nel terriotorio della Regione Emilia-Romagna non espressamente specificate nell’elenco di cui sopra l’ente competente al rilascio delle autorizzazioni è la società R.F.I. del gruppo F.S. s.p.a.

pubblicato il: 21 Maggio 2009